ORDINANZA Regionale nr. 21 del 03.05.2020

Data:
4 Maggio 2020

Si pubblica Ordinanza Regionale nr- 21 del 03 maggio 2020 – “Ulteriori misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori disposizioni”.

In particolare si sottolinea che dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020:

  • è consentita, limitatamente ad una volta al giorno e per non più di due componenti del nucleo familiare, l’uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali ivi custoditi, rispettando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è fatto obbligo dell’adozione dei dispositivi di protezione individuale. Detti spostamenti sono consentiti all’interno del territorio provinciale, e comunque per gli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni e degli animali allevati ovvero per la verifica delle attività eseguite da altra persona espressamente incaricata per lo svolgimento delle predette attività;
  • sono consentite, sull’intero territorio regionale, nel proprio comune di residenza, domicilio, o abitazione ovvero entro i comuni confinanti, le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale (cd. “Sus scrofa Linnaeus “), in applicazione ai relativi piani approvati, la raccolta di prodotti selvatici quali funghi, tartufi e asparagi; di servizio nelle aree forestali, quali gli inventari, i servizi per la gestione delle aree forestali, la valutazione degli alberi da abbattere, il taglio e il recupero del legname, le attività di prevenzione e lotta antincendio, il monitoraggio faunistico in forma singola;
  • ferma la sospensione delle attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive è consentito, nell’ambito del territorio regionale, l’allenamento in forma individuale degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive – in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro (cd “droplet”) per altre attività, e comunque previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo, nonché l’allenamento degli atleti riconosciuti dalle predette federazioni per discipline sportive non individuali che assicurino comunque il distanziamento sociale di un metro;
  • è consentita, in ambito regionale, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro (cd. “droplet”) per le altre attività;
  • sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd. “mascherine “) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
  • È consentita l’attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, con vendita da asporto (cd. “take-away”). La vendita è effettuata garantendo il rispetto del distanziamento di almeno un metro (cd “droplet “) tra gli avventori e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. È fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle immediate vicinanze. I prodotti da asporto, una volta consegnati dagli esercenti, dovranno essere consumati esclusivamente presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna presso il domicilio, abitazione o residenza del cliente, con la prescrizione che chi organizza l’attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma, eviti che il momento della consegna escluda contatti personali, in modo che sia garantita la distanza interpersonale e comunque il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari;
  • è ammessa l’attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività. È consentito l’accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza e alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche da parte dei titolari e del personale impegnato in attività di manutenzione e vigilanza al fine di tutelare le risorse e il patrimonio naturale, e al fine di avviare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, la sanificazione anche degli arenili, l’istallazione e l’allestimento, ivi compresa la manutenzione delle strutture amovibili, delle spiagge senza esecuzione di nuove opere o modifiche, a condizione che detti interventi siano svolti all’interno dell’area in concessione, con interdizione per i non addetti ai lavori, e fermo restando l’attuazione di ogni misura che garantisca la distanza di sicurezza interpersonale e l’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale;
  • Sono consentiti, nell’ambito del territorio regionale, gli spostamenti verso le seconde case di proprietà utilizzate per vacanza, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione o sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e della conservazione dei beni in essere;
  • È consentita l’attività di cura, pulizia e igienizzazione degli animali domestici (cd. attività di toelettatura), previo appuntamento, fermo restando il distanziamento sociale senza contatto diretto all’atto della consegna dell’animale, e nel pieno rispetto della disciplina di settore e delle misure sanitarie e di sicurezza. È esclusa la permanenza del proprietario dell’animale all’interno della struttura che fornisce il servizio durante l’attesa per il ritiro.
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Ultimo aggiornamento

17 Maggio 2020, 13:34