Emergenza Coronavirus: Decreto – Legge 23 luglio 2021
Data:
5 Agosto 2021
Si informa che, in ottemperanza del Decreto – Legge 23 luglio 2021, n. 105, da domani 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto; eventi e competizioni sportive;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale) e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.
Si rammenta che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
In allegato Decreto – Legge 23 luglio 2021, n. 105.
Ultimo aggiornamento
5 Agosto 2021, 17:33