Segnalazione certificata – S.C.I.A. – per effettuare pubblicità fonica

Data:
8 Ottobre 2013

Con l’entrata in vigore delle modifiche all’ articolo 19 della legge 241/90 introdotte dalla legge di conversione n. 122/2000 le richieste di Autorizzazione per effettuare la Pubblicità Fonica sono sostituite dalla S.C.I.A.
L’ interessato segnala, in carta libera ed in tre copie, di eseguire la Pubblicità Fonica indicando la tipologia del messaggio, il periodo, il luogo di diffusione, le caratteristiche del veicolo. Attesta che la Pubblicità Fonica sarà effettuata in base alle prescrizione del nuovo Codice della Strada e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi imposti dal Regolamento Comunale sulla pubblicità.

La Pubblicità Fonica può essere iniziata all’atto della presentazione della Segnalazione Certificata

Allegati :
Copia del documento di riconoscimento
Copia pagamento imposta pubblicità

Normativa di riferimento:

Art. 23 comma 8 codice della strada.
É parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell’anno.

Art. 59. Regolamento di Attuazione Pubblicità fonica

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell’articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Regolamento Comunale delibera di Consiglio n. 29 del 28/06/1994 , Art. 24:

  1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20,01 di sera, alle ore 7,59 del mattino seguente e durante la giornata dalle ore 13,00 alle ore 16,30.
  2. E’ parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
  3. L’intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
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Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

19 Settembre 2019, 09:39