Emergenza coronavirus: Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33
Data:
17 Maggio 2020
Si pubblica il Decreto Legge n-33 del 16 maggio 2020.
In particolare si sottolinea che a partire dal 18 maggio:
- cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale;
- fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19;
- la quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19;
- è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Ultimo aggiornamento
17 Maggio 2020, 13:33