Emergenza Coronavirus: D.P.C.M. 17 maggio 2020

Data:
18 Maggio 2020

Si pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

In particolare si sottolineano i seguenti punti:

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre(maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché’ della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori;
  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
  • il servizio di apertura al pubblico dei musei e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo  101  del  codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano  modalità   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro;
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle  attività  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza.  Sono esclusi dalla sospensione corsi di formazione specifica in medicina generale.  I corsi per medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.  Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove   teoriche   e   pratiche   effettuate   dagli   uffici   della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida   adottate   dal   Ministero   delle infrastrutture e dei   trasporti.   Al   fine   di   mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.  Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  • i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione dell attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o   personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica congressuale;
  • sono sospese le attività di centri benessere, centri termali(fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti   di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali   per   anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • le  attività  commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all’interno  dei  locali  più  del  tempo necessario  all’acquisto  dei  beni;  le  suddette  attività  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi. Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l’attività’  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonché’   la ristorazione con asporto, anche negli esercizi  siti  nelle  aree  di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando  l’obbligo  di   rispettare   la   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all’allegato  10;
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché   l’attività   del   settore   agricolo, zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da  evitare  il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti;
  • le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. 

    ALLEGATO 1: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

    ALLEGATO 2: Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

    ALLEGATO 3: Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

    ALLEGATO 4: Protocollo con le Comunità ortodosse

    ALLEGATO 5: Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh

    ALLEGATO 6: Protocollo con le Comunità Islamiche

    ALLEGATO 7: Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

    ALLEGATO 8: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19

    ALLEGATO 9: Spettacoli dal vivo e cinema

    ALLEGATO 10: Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

    ALLEGATO 11: Misure per gli esercizi commerciali

    ALLEGATO 12: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

    ALLEGATO 13: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

    ALLEGATO 14: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

    ALLEGATO 15: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

    ALLEGATO 16: Misure igienico-sanitarie

    ALLEGATO 17: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

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Allegati (18)

Ultimo aggiornamento

19 Maggio 2020, 13:39