EMERGENZA CORONAVIRUS: ORDINANZA REGIONALE n. 22 del 17.05.2020
Data:
18 Maggio 2020
Si pubblica Ordinanza Regionale n. 22 del 17 maggio 2020 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Ulteriori disposizioni.
In particolare si sottolinea che:
- Tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio regionale della Basilicata devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, e sono sottoposte all’obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano immediatamente l’autorità sanitaria competente che, nel rispetto del principio di precauzione e proporzionalità, provvede a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione.
Il medico competente, effettuata la valutazione epidemiologica per affezioni respiratorie, verificherà la negatività al virus con l’esecuzione del tampone rino-faringeo per SARS-COV-2 ovvero con altri test diagnostici per il SARS-COV-2.
In caso di negatività al virus con l’esecuzione del tampone ovvero di altro test diagnostico, dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando la permanenza domiciliare.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano in ragione di: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali;
- A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale e cessano di avere effetto le misure limitative della circolazione all’interno del medesimo territorio;
- Sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata. Resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- E’ consentito l’accesso del pubblico a parchi, ville e ai giardini pubblici, a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e fermo restando il divieto di assembramento. E’ consentito l’accesso dei minori, anche accompagnati dai loro familiari o da altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree gioco all’interno dei parchi, ville o giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 8 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie. Dette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. Resta comunque consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto, nel rispetto della disciplina in materia igienico-sanitaria, e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Sono consentite le attività inerenti i servizi per la persona (tra cui parrucchieri, barbieri, trattamenti estetici e gli altri servizi o centri per il benessere fisico), a condizione siano rispettati i contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- Sono sospese le attività e gli spettacoli inerenti cinema, sale teatrali, sale da concerto, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati, sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- Fino al 25 maggio 2020 sono sospese le attività delle palestre, ovvero le altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni), centri e circoli culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- E’ consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- A decorrere dal 18 maggio 2020 è disposto sul territorio regionale che siano esercitati i servizi di Trasporto Pubblico. Tutte le aziende esercenti servizi di Trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari. Per dette attività, nelle spiagge libere e negli arenili, deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Per tali attività trovano applicazione le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le attività delle strutture ricettive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, secondo le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
Ultimo aggiornamento
23 Maggio 2020, 16:55