Diritto al voto da parte di elettore fisicamente impedito ad esercitarlo autonomamente

Data:
19 Febbraio 2018

Il Sindaco rende noto che gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità.
Quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dall’A.S.L.


II certificato medico deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.
L’impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le ·infermità che influiscono sulla sfera psichica dell’elettore.
Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell’Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione
medica

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Ultimo aggiornamento

22 Agosto 2019, 09:52