Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, sul territorio comunale
Data:
21 Dicembre 2018
Divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati con professionisti di cui al art. 4 del D.Lgs. 04/04/2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo e denominazione, benché di libera vendita, su tutto il territorio comunale.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31/03/2003, n. 50, convertito con la Legge 20 maggio 2003, n. 116, l’applicazione della sanzione amministrativa di €200,00.
Ultimo aggiornamento
22 Agosto 2019, 09:54