Emergenza Coronavirus: ORDINANZA Regionale n. 39del 22 ottobre 2020

Data:
22 Ottobre 2020

In allegato ORDINANZA Regionale n 39 del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19″.

In particolare si sottolinea che:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale, si applicano le seguenti misure:
a) Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche; restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

b) Sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto. Possono tenersi feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la partecipazione massima di trenta persone, purché nel rispetto delle “Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Resta fermo, per i predetti eventi, il divieto dell’attività del ballo e di karaoke;

c) sono vietate le sagre e le fiere di carattere locale e di comunità;

d) sono sospese le attività convegnistiche e congressuali, restando consentite quelle che si svolgono con modalità a distanza;

e) sono sospese, dalle ore 21.00 alle ore 08.00, le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Nelle medesime ore è sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e rivendite di tabacchi;

f) le attività somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone, e dalle ore 05.00 alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. É consentita la vendita da asporto di alimenti e bevande fino alle ore 24.00, fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. É  comunque consentita, senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto degli alimenti e delle bevande;

g) nelle giornate del sabato e della domenica è disposta la chiusura al pubblico delle attività commerciali di vendita al dettaglio ricomprese nei centri commerciali, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a domicilio;

h) è vietato l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative per anziani, autosufficienti e non, da parte di familiari o caregiver ovvero dei visitatori dei pazienti, salvo autorizzazione del responsabile medico della struttura stessa e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da COVID-19.

2. le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento e nell’esercizio dell’autonomia, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, in tutte le classi del ciclo di istruzione in modalità alternata alla didattica in presenza. Detta disposizione non si applica alle prime classi di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.

3. Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 23 ottobre 2020 e sono efficaci sino al 13 novembre 2020.

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Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

22 Ottobre 2020, 12:04