EMERGENZA CORONAVIRUS: ORDINANZA REGIONALE n. 24 del 25.05.2020

Data:
26 Maggio 2020

Si pubblica Ordinanza Regionale n. 24 del 25 maggio 2020 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.”

In particolare si sottolinea che:

  • Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, ai sensi dell’articolo l, comma l, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
  • L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, ai sensi dell’articolo l, comma l , lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, è consentita anche nelle strutture, negli impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri natatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, pubbliche e private, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento, nonché nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto;
  • Sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale. Per dette attività deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e a condizione sia assicurata l’applicazione delle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto. È consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • Sono consentite le attività delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere, bed & breakfast, agriturismi, campeggi e le altre tipologie extralberghiere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo l , comma l, lett. nn), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, e comunque nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
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Ultimo aggiornamento

26 Maggio 2020, 12:19