ORDINANZA Regionale nr. 20 del 29.04.2020
Data:
30 Aprile 2020
Si pubblica Ordinanza Regionale nr° 20 del 29 aprile 2020 – “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in Basilicata”.
In particolare si sottolinea che dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020:
- COMMA 1: Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero e vi soggiornino anche temporaneamente, devono:
- comunicare immediatamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800 99 66 88;
- osservare obbligatoriamente la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno indicata nella medesima comunicazione;
- rispettare il divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
- Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione 800 99 66 88, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano immediatamente l’autorità sanitaria competente che provvede a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione e a sottoporre la medesima all’esecuzione del tampone ai fini della prevenzione da contagio da COVID-19.
- In caso di negatività del tampone, dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare.
- In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando la permanenza domiciliare.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.
Ultimo aggiornamento
17 Maggio 2020, 13:36