EMERGENZA CORONAVIRUS: ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020
Data:
21 Marzo 2020
Il Ministero della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
ha adottato ulteriori misure urgenti sull’intero territorio nazionale:
– è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
-non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
-sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto
da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
-nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,
comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Ultimo aggiornamento
21 Marzo 2020, 12:11