Emergenza Coronavirus: ORDINANZA Regionale n. 40 del 30 ottobre 2020

Data:
31 Ottobre 2020

In allegato ORDINANZA Regionale n. 40 del 31 ottobre 2020 avente ad oggetto:  “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19“.

In particolare si sottolinea che:

  • A partire dal 2 novembre solo didattica a distanza per le scuole superiori della Basilicata.

 

  • Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, resta fermo quanto previsto nelle “linee guida per la didattica digitale integrata” adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione.

 

  • Sono sospese, inoltre, le attività dei parchi tematici e di divertimento, gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, svolti in luoghi pubblici e privati, comprese le attività sportive di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto e le relative attività, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, ad eccezione del settore giovanile. Le sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti, per sport di contatto che partecipano alle competizioni sportive sono consentite a porte chiuse.

 

  •  Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o per quelli con presidio sanitario obbligatorio), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi. Stesso divieto per le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Vietate anche le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili. Sono sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto. Sono sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza. Stop anche le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo e le attività del gioco operato con dispositivi elettronici.

 

 

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.), ad esclusione delle attività delle mense e del catering restano consentite dalle ore 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano consentite, senza limiti di orario, le attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti. Dalle ore 18alle ore 5 è vietata la consumazione di bevande e alimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta ferma la possibilità di acquistare alimenti e bevande dai distributori automatici “h24”.

 

  • L’ordinanza dispone misure per l’accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, stabilendo che è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria. È vietato l’accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative (U.O. – Reparti) delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura.

 

Eccetto le disposizioni per le scuole, le altre misure si applicano dalla data del 31 ottobre 2020.

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Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

31 Ottobre 2020, 20:54