Emergenza Coronavirus: ORDINANZA Regionale n. 43 del 13 novembre 2020

Data:
14 Novembre 2020

In allegato ORDINANZA Regionale 43 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto:  “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19″.

In particolare si sottolinea che:

  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione  di mense, catering e la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente
    ai propri clienti, senza limiti di orario. Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dal territorio regionale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di
    necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione nella Regione o di
    altre Regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
  • resta fermo, all’interno del territorio regionale, il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
  • Sono consentite le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione terreni ad uso agricolo e l’attività diretta alla
    produzione per autoconsumo (quali ad esempio la raccolta delle olive e l’attività di supporto e successiva alla raccolta), per i trattamenti fitosanitari, l’attività
    florovivaistica, personale e non commerciale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti, nonché per la gestione e la
    cura degli animali allevati ivi custoditi. Dette attività possono essere svolte anche in un comune diverso di quello di residenza, domicilio o abitazione;
  • È consentita l’attività di pesca dilettantistica e sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, purché svolta in forma individuale;
  • È consentita la raccolta di prodotti selvatici non legnosi nell’ambito del comune di residenza, domicilio o abitazione;
  • Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 novembre 2020 e sono efficaci fino al 25 novembre 2020.
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Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

14 Novembre 2020, 20:05