Provvedimenti organi indirizzo-politico
Art. 23: aggiornamento ogni sei mesi, in distinte partizioni sezione «Amministrazione trasparente», elenchi provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per assunzione personale e progression di carriera; accordi con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.