Enti pubblici vigilati
Art. 22, c.1, lett. a: pubblicazione e aggiornamento annuale dell’elenco degli enti pubblici, comunque denominati e degli istituiti vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori, con elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Art. 22, c.2,3: pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura eventuale partecipazione amministrazione, durata dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio amministrazione, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degliultimi tre esercizi finanziari. Altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Ultimo aggiornamento
26 Agosto 2019, 16:31