Pianificazione e governo del territorio
Art. 39: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; per ciascuno degli atti sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. La pubblicità degli atti è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
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Ultimo aggiornamento
30 Agosto 2019, 09:30